Art. 1
In vigore dal 30 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;
Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;
Ritenuta la necessità di elevare da 7 a 8 il numero dei posti di notaio nel comune di Siena, e di sopprimere le sedi notarili di Radicofani, San Casciano dei Bagni, Torrita di Siena e Buonconvento, del distretto notarile di Siena, con l'aggregazione di quest'ultima sede a quella di Siena;
Visti i pareri del Consiglio notarile di Siena e della Corte d'appello di Firenze;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;
Decreta:
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata, con decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente per quanto riguarda il distretto notarile di Siena:
a) è aumentato a 8 il numero dei posti di notaio nel comune di Siena;
b) sono soppresse le sedi notarili di Radicofani, San Casciano dei Bagni, Torrita di Siena e Buonconvento, con aggregazione di quest'ultima sede a quella di Siena.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 settembre 1960
GRONCHI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1960
Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 99. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-22;1100#art-1