Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89; Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai; Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666; Ritenuta la necessità di elevare da 7 a 8 il numero dei posti di notaio nel comune di Siena, e di sopprimere le sedi notarili di Radicofani, San Casciano dei Bagni, Torrita di Siena e Buonconvento, del distretto notarile di Siena, con l'aggregazione di quest'ultima sede a quella di Siena; Visti i pareri del Consiglio notarile di Siena e della Corte d'appello di Firenze; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia; Decreta: La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata, con decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel modo seguente per quanto riguarda il distretto notarile di Siena: a) è aumentato a 8 il numero dei posti di notaio nel comune di Siena; b) sono soppresse le sedi notarili di Radicofani, San Casciano dei Bagni, Torrita di Siena e Buonconvento, con aggregazione di quest'ultima sede a quella di Siena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1960 GRONCHI GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1960 Atti del Governo, registro n. 130, foglio n. 99. - VILLA
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