CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte II›Parte II
Art. 9
POMERIGGIO DEL SABATO
In vigore dal 10 dic 1960
Salve le esclusioni sotto indicate, nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14 ed è consentito che le ore per tal modo mancanti al compimento dell'orario settimanale di lavoro siano recuperate nei precedenti giorni della settimana, in aggiunta all'orario normale e senza dar luogo ad alcun compenso.
Per le esclusioni e le deroghe si richiamano le disposizioni previste dall' della collegata regolamentazione operai.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-9-2