CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IIParte II

Art. 7

PASSAGGIO DI MANSIONI

In vigore dal 10 dic 1960
La particolare qualifica attribuita al lavoratore non lo esime dalla osservanza di eventuali disposizioni di prestare temporaneamente la propria opera in mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito; possibilmente la disposizione deve tenere conto della, di lui qualifica, capacità ed attitudine e comunque non deve recare menomazione e pregiudizio grave alla posizione inerente alla sua qualifica. Nell'ipotesi, al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione relativa alle nuove mansioni se queste afferiscono al grado superiore, mentre continuerà a percepire la retribuzione propria normale se le mansioni differiscono al grado inferiore. Però il lavoratore, che per almeno 45 giorni continuativi disimpegni mansioni afferenti al grado superiore, ha diritto al passaggio a detto grado tranne che si trovi nel caso di sostituzione temporanea per malattia, permesso e ferie, infortunio, richiamo alle armi, aspettativa. Ovviamente i passaggi di mansione non interrompono i rapporti di lavoro e le relative anzianità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-7-2

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