CCNL 10 novembre 1958 per gli addetti all'industria Parte IIParte II

Art. 15

COMPENSO SPECIALE

In vigore dal 10 dic 1960
Fermo restando quanto previsto agli della parte prima per quanto attiene all'orario di lavoro e alla disciplina dei lavoro nel pomeriggio del sabato, al lavoratore avente la qualifica speciale sarà corrisposta per ogni ora di lavoro effettivamente compiuto oltre le 44 e fino alle 48 settimanali, in aggiunta alla normale retribuzione, una quota oraria, (1/180) del minimo tabellare mensile e della indennità di contingenza. Al lavoratore, al quale è consentita in deroga ed eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti, le quote orarie verranno corrisposte per le ore di effettiva, prestazione oltre le 48 settimanali e fino alle 60 e commisurate ad 1/270 del minimo tabellare mensile e della indennità di contingenza per un massimo di sei quote orarie risultanti dal calcolo anzidetto. Nel caso di effettuazione di orari difformi nelle vario settimane, verrà considerato, agli effetti del presente articolo, l'orario medio settimanale prestato nel ciclo di variazioni dell'orario stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1370#art-cnp-15-2

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