CCNL aziende cartotecniche Parte V Norme tecniche Sacchi carta a grande contenuto
Art. 1
UOMINI
In vigore dal 9 dic 1960
a) 1ª categoria con maggiorazione. Appartengono alla prima categoria con maggiorazione del 5% sulla paga tabellare gli operai che svolgono le seguenti mansioni:
addetti alla messa a punto delle macchine automatiche o semi-automatiche per confezione di sacchi o per preparazione di carta speciale da sacchi;
addetti alla messa a punto ed al funzionamento di macchine formatubi per sacchi;
addetti alla messa a punto ed al funzionamento di macchine
formafondi per sacchi;
compositori a mano per fustelle di tipo americano.
b) 1ª categoria. Appartengono a questa categoria gli operai che svolgono le seguenti mansioni:
aiutanti alle macchine automatiche e semi-automatiche che sappiano anche farle funzionare;
montatori di cliches in gomma, per stampa ad anilina:
addetti alla preparazione degli inchiostri e dei diversi tipi di colla;
gli operai che superano il periodo stabilito per la seconda categoria, passeranno automaticamente in questa, categoria.
c) 2ª categoria. Appartengono alla seconda categoria gli operai che svolgono le seguenti mansioni:
addetti alle bobinatrici e sbobinatrici;
gli operai che superano il periodo di apprendistato ed il periodo stabilito per la 3ª categoria, passeranno automaticamente in questa categoria e vi rimarranno per il periodo di due armi e sino a che le necessità dell'azienda e la capacità del lavoratore permetteranno il passaggio alla categoria superiore.
d) 3ª categoria. Appartengono a questa categoria gli operai che hanno superato il periodo di apprendistato. Rimarranno in 3ª categoria per anni uno.
e) Apprendistato. - La durata dell'apprendistato è fissata in anni 3, trascorsi i quali l'apprendista passerà, alla 3ª categoria.
Nel periodo di apprendistato l'apprendista godrà di scatti semestrali nella misura di cui all', Parte Sesta del presente contratto.
Chiarimento a verbale.
I trasportatori di bobine, gli imballatori, gli addetti al carico e scarico non sono da comprendersi nelle qualifiche sopradette, ma nella categoria manovali specializzati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1365#art-cac-1-8