CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche legatoria

Art. 6

MAGGIORAZIONI

In vigore dal 2 dic 1960
Agli operai ed operaie che nel reparto legatoria impiegheranno metalli in polvere, sarà corrisposta, per il tempo che trascorrono in questo lavoro, una maggiorazione del 15% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) in considerazione del fatto che per ragioni igeniche detti lavoratori hanno necessità di un maggiore sostentamento. Inoltre agli operai ed operaie stessi verrà dato, sempre quando impieghino metalli in polvere, la razione normale di latte; nell'impossibilità di somministrare latte fresco, si supplirà con latte condensato od in polvere. Agli operai tagliatori adibiti alla taggiatura di carte valori, di etichette e di immagini sacre di formato piccolo, sarà corrisposta una maggiorazione del 6% sui salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) dell'operaio di 1ª categoria. Ai rilegatori che conducono 2 macchine contemporaneamente sarà corrisposta analoga maggiorazione del 10% sul salario contrattuale (minimo di paga e contingenza) della propria categoria.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-6-12

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