CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche fotografi industriali

Art. 2

OPERATORI

In vigore dal 2 dic 1960
Sono di 3°, 2ª e 1ª categoria: a) 3ª categoria. - È l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato. La permanenza in detta categoria è fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquisterà il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) 2-1 categoria. - È l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria è fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquisterà il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) 1ª categoria. - Sono considerati operai di 1ª categoria coloro che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, sanno eseguire, senza direzione alcuna, prese interne ed esterne di lavori industriali e panorami o pose di ritratti di studio tanto a luce naturale che artificiale oppure prese di foto reportage e di attualità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-2-17

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