CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche litografia

Art. 4

TRASPORTATORI

In vigore dal 2 dic 1960
a) Trasportatore di 3ª categoria. - È l'operaio che ha compiuto il prescritto tirocinio e che ha frequentato con buon esito i corsi di una scuola professionale, ove esista. La permanenza in 3ª categoria è fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquisterà il diritto al passaggio alla 2ª categoria; b) Trasportatore di 2ª categoria. - È l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria. La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria è fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquisterà il diritto al passaggio alla categoria superiore; c) Trasportatore di 1° categoria. - È l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui sopra, esegue qualunque trasporto per lavori in nero ed a colori, in cromo e fotolito, sia su pietra che su zinco, per macchine piane e rotative Offset, di qualunque formato e risolve tutte le difficoltà inerenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-4-10

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