CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche litografia

Art. 1

APPRENDISTATO

In vigore dal 2 dic 1960
L'apprendista litografo deve avere i requisiti di cui all' Parte seconda. Nei primi due atti gli apprendisti potranno essere adibiti ai diversi rami e reparti ed a tutti i lavori di litografia non vietati dalla legge, sia perché essi prendano cognizione di tutti i processi produttivi, sia per rendere possibile la selezione secondo le attitudini e le preferenze dell'apprendista. Trascorsi i primi due anni l'apprendista verrà assegnato al reparto per il quale avrà: dimostrato maggior attitudine con l'obbligo di iscriversi alle scuole professionali - ove esistano - e di frequentare regolarmente i corsi. Di preferenza si richiede che gli apprendisti indirizzati alle macchine da stampa, abbiano eseguito un periodo di tirocinio nel reparto trasporti e ciò per un migliore perfezionamento professionale. È ammesso un apprendista per i primi quattro operai e, successivamente, uno ogni tre o frazione. La durata dell'apprendistato è fissata in 5 anni. Apprendistato disegnatori litografi. L'apprendista disegnatore litografo oltre che i requisiti di cui all', Parte Seconda del presente contratto dovrà essere in possesso di un titolo di studio equivalente alla licenza di scuola media inferiore e durante il periodo di apprendistato, oltre che perfezionarsi nella specializzazione dovrà frequentare, ove esista, una scuola di disegno artistico o decorativo. Sono ammessi apprendisti in ragione di uno ogni quattro disegnatori o frazione. L'apprendistato avrà la durata di cinque anni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-1-10

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