CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche rotocalcografi
Art. 3
FOTOGRAFI
In vigore dal 2 dic 1960
Sono di 3ª, 2ª e 1ª categoria:
a) 3ª categoria. - È l'operaio che ha terminato il periodo d'apprendistato.
La permanenza in detta categoria è fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquisterà il diritto al passaggio alla 2ª categoria;
b) 2ª categoria. - È l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla 3ª categoria.
La permanenza dell'operaio nella 2ª categoria è fissata in anni 2, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquisterà il diritto al passaggio alla categoria superiore;
c) 1ª categoria. - È l'operaio che, avendo superati i gradi intermedi di cui sopra, esegue riproduzioni e stampa di lavori al tratto ed a mezzatinta monocolore con ottima e completa capacità tecnica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-3-13