CCNL Aziende grafiche Parte V Norme tecniche rotocalcografi
Art. 1
APPRENDISTATO
In vigore dal 2 dic 1960
L'apprendista deve avere i requisiti di cui all' Parte Seconda.
Esso deve frequentare la scuola, professionale di categoria o, in difetto di questa, una scuola di disegno. Al termine del periodo di apprendistato l'interessato dovrà presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza della scuola professionale di categoria o di disegno.
Dovrà essere munito di un certificato medico dal quale risulti la sua idoneità fisica e che non è affetto da daltonismo.
L'apprendistato ha la durata di cinque anni.
Nel primo anno l'apprendista verrà adibito alle seguenti branche: fotografia;
ritocco;
montaggio;
preparazione, stampa e incisione.
Negli anni successivi l'apprendista verrà specializzato in una delle branche suddette.
Per il reparto impressori (macchine a foglio disteso) l'apprendista dovrà aver compiuto il 18° anno di età ed avere terminato il 4° anno di apprendistato in qualità di impressore di tipografia.
Terminato il periodo di tirocinio l'apprendista diventa opera di 3ª categoria.
Per ogni sezione di rotocalcografia è ammesso un apprendista ogni sei operai o frazione di sei non inferiore a tre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1326#art-cag-1-13