CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte II
Art. 9
PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO
In vigore dal 25 nov 1960
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda l'intermedio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento:
a) agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato pari ad 1/5 della precedente anzianità maturata presso l'azienda;
b) agli effetti delle ferie e della malattia di una maggiore anzianità convenzionale pari al 50% della anzianità maturata come intermedio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-9-2