CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte II

Art. 7

FERIE

In vigore dal 25 nov 1960
Il lavoratore intermedio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a: in caso di anzianità di servizio - fino a 5 anni: giorni 13 lavorativi; - da oltre 5 fino a 14 anni: giorni 16 lavorativi; - da oltre 14 anni e fino a 20 anni: giorni 18 lavorativi; - oltre i 20 anni: giorni 22 lavorativi. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio nei giorni festivi; nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore. Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze potrà, a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova, ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-7-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo