CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte III Allegato 1 Accordo
Art. 6
In vigore dal 25 nov 1960
Le Associazioni degli industriali alimentari e le contrapposte Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori, designeranno ciascuna fino a dieci nominativi di esperti fra i quali di volta in volta ciascuna Associazione indicherà le due persone prescelte a far parte del Collegio Nazionale.
Il Collegio Nazionale è presieduto da un Ispettore del Lavoro designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-6-4