CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte III Allegato 1 Accordo
Art. 5
In vigore dal 25 nov 1960
Ferme le risultanze di fatto emergenti dagli atti relativi all'esame eseguito dal Collegio tecnico provinciale di cui al presente articolo, le parti potranno, entro il perentorio termine di giorni trenta dalla data della raccomandata di cui all', ultimo comma, ricorrere per erronea, ed incompleta, valutazione da parte del Collegio provinciale delle circostanze emerse o per vizio di motivazione del parere emanato, al Collegio Tecnico Nazionale costituito a norma del seguente articolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-5-4