CCNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte I

Art. 50

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 25 nov 1960
Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra, loro e non si cumulano con alcun altro trattamento. Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni individuali più favorevoli, che dovranno essere mantenute ad personam anche se derivanti da accordi aziendali o locali, i quali vengono sostituiti dal presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-50

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