CCNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte I
Art. 48
SPOGLIATOI
In vigore dal 25 nov 1960
Nell'azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l'orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettono, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-48