CCNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte I

Art. 28

INDENNITÀ DI BICICLETTA

In vigore dal 25 nov 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'operaio che, su richiesta dell'azienda, usi la propria bicicletta per servizi dell'azienda stessa, una indennità mensile da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-28

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