CCNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte I

Art. 24

FERIE

In vigore dal 25 nov 1960
L'operaio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuito con la retribuzione complessiva (paga base, più aumenti di merito, più contingenza) nella misura di: dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: 12 giorni (96 ore); dall'8° al 15° anno compiuto di anzianità: 14 giorni (112 ore); dal 16° al 19° anno compiuto di anzianità: 16 giorni (128 ore); dal 20° anno compiuto di anzianità in poi: 18 giorni (144 ore). Il diritto alle ferie per ciascun anno feriale si intende maturato quando sia decorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente. L'epoca delle ferie sarà stabilita di comune accordo secondo le esigenze del lavoro. Il periodo feriale deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento sarà effettuato in via anticipata a chi ne farà richiesta. Il periodo di preavviso non potrà, essere considerato come periodo di ferie. In caso di ferie collettive e in caso di licenziamento o di dimissioni, all'operaio che non avrà maturato il diritto alle ferie spetteranno tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di anzianità maturati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-24

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