CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte III

Art. 2

VISITA MEDICA

In vigore dal 25 nov 1960
L'azienda potrà in qualsiasi momento, sottoporre l'impiegato a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-2-3

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