CNNL del 18 aprile 1958 industrie alimentari Parte II
Art. 17
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
In vigore dal 25 nov 1960
RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI
Si intendono integralmente richiamate le norme previste all', per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma, e all' (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente all'° comma, e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia centro-meridionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-09-11;1282#art-cda-17-2