CCNL 12 marzo 1959 parte IIIParte TERZA

Art. 42

RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLA PARTE COMUNE

In vigore dal 15 dic 1960
Per i seguenti istituti attinenti al singolo impiegato, genericamente inteso, le relative norme sono inserite nella parte comune: indennità di zona malarica; trattenute per risarcimento di danni; liquidazione dell'indennità in caso di morte; certificato di lavoro; Alla parte comune sono destinate le norme relative ai seguenti istituti di carattere generale e sindacale: regolamento interno; reclami e controversie; commissioni interne; permessi per cariche sindacali; aspettativa per cariche pubbliche e sindacali; abrogazione dei precedenti contratti-opzione; condizione di miglior favore; decorrenza e durata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-42-2

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