CCNL 12 marzo 1959 parte III›Parte TERZA
Art. 40
PREVIDENZA
In vigore dal 15 dic 1960
Circa la "previdenza impiegati industria" l'azienda deve attenersi alle norme dell' del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenenti il regolamento della previdenza stessa, nonché a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-40-2