CCNL 12 marzo 1959 parte III›Parte TERZA
Art. 30
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA E Di INFORTUNIO
In vigore dal 15 dic 1960
L'assenza per malattia deve essere comunicata alla azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza;
in mancanza;
della comunicazione, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
A richiesta dell'azienda l'impiegato è tenuto ad esibire il certificato medico.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia.
Avvenendo la interruzione del servizio per malattia od infortunio, e semprechè non siano causati da eventi gravemente colposi a lui imputabili (es.: ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza) è dovuto all'impiegato non in prova il seguente trattamento:
1) conservazione del posto per mesi 6 agli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni
2) conservazione del posto per mesi 9 agli aventi anzianità di servizio fino a 6 anni;
3) conservazione del posto per mesi 12 agli aventi anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Nel primo caso l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per due mesi ed alla metà, di essa per gli altri quattro mesi; nel secondo caso alla corresponsione della intera retribuzione (indennità di contigenza compresa) per tre mesi ed alla metà, di essa per gli altri sei mesi; nel terzo caso alla corresponsione della intera retribuzione (indennità di contingenza compresa) per quattro mesi ed alla metà di essa per gli altri otto mesi.
Per gli impiegati assistiti dal regime assicurativo previsto per la t.b.c. valgono le norme legislative in vigore.
L'impiegato posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà all'impiegato le normali indennità previste dalla presente regolamentazione per il caso di licenziamento.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso può risolvere il contratto - d'impiego con diritto alla sola indennità di licenziamento. Ove ciò non avvenga, e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianità agli effetti de] preavviso e della indennità di licenziamento.
Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data di stipulazione del presente contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-30-3