CCNL 12 marzo 1959 parte IIIParte TERZA

Art. 29

TRASFERIMENTO

In vigore dal 15 dic 1960
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto normalmente con congruo preavviso. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione l'impiegato acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità degli impiegati o inerenti alle sue specifiche prestazioni. L'impiegato licenziato per a mancanza accettazionì del trasferimento, ha diritti alla indennità di licenziamento e di preavviso, salvo che per gli. di prima e seconda categoria sia stato sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento, nel qual caso l'impiegato che non accetti il trasferimento ha diritto alla indennità di liceziamento, escluso il preavviso. Tuttavia qualora la mancata accettazione del trasferimento da parte dell'im piegato dipenda da comprovata l'orza maggiore riconosciuta dall'azienda, è dovuto anche il preavviso. All'impiegato trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio (per ferrovia non inferiore alla 2° classe) e di vitto ed eventuale alloggio per sè e per le persone di famiglia che lo seguono nei trasferimento (coniuge figli parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° nonché il rimborso delle speso di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. È anche dovuta all'impiegato, limitatamente alla durata del viaggio, la indennita(di trasferta di cui al punto d) dell'. Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità della retribuzione (stipendio e indennità di contingenza) che andrà a percepire nella nuova residenza; quando invece si trasferisca con famiglia detta indennità, è commisurata alla intera mensilità (stipendio e indennità di contingenza). Qualora per effetto di trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato ai datore di lavoro, precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha, diritto al rimborso di tale indennizzo. All'impiegato che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto. Chiarimenti a verbale: 1) Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si è inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causato dal trasferimento dell'impiegato, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici. 2) L'espressione "normale indennità di liquidazione" significa che nel caso si applicano le norme tutte del preavviso e della indennità di licenziamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1400#art-cmp-29-3

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