CCNL 10 febbraio 1959 Parte I›Parte I
Art. 17
GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO
In vigore dal 8 dic 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale ai sensi dell' e delle disposizioni legislative vigenti;
b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
c) le seguenti dodici festività:
1) Capo d'Anno
2) 6 gennaio - Epifania
3) 19 marzo - S. Giuseppe
4) Lunedi di Pasqua, giorno dell'Angelo
5) Ascensione
6) Corpus Domini
7) 29 giugno - SS. Pietro e Paolo
8) 15 agosto - Assunzione
9) 1 novembre - Ognissanti
10) 8 dicembre - Immacolata Concezione
11) 25 dicembre - S. Natale
12) 26 dicembre - S. Stefano e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero stabilite;
d) la festività del Patrono della località dove ha sede lo stabilimento;
e) il giorno di Pasqua.
Il trattamento economico spettante ai lavoratori in occasione delle festività di cui sopra è regolato come segue:
1) per i giorni di cui al punto b):
qualora non vi sia prestazione d'opera, verranno corrisposte 8 ore di normale retribuzione globale di fatto, compreso ogni elemento accessorio;
qualora vi sia prestazione d'opera, al lavoratore deve essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione della percentuale per lavoro festivo o per lavoro straordinario festivo;
2) per i giorni di cui al punto c);
qualora non vi sia prestazione d'opera, sarà corrisposta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. LA normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale;
in caso di prestazione di lavoro in tali giornate festive, sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui sopra, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione della percentuale per il lavoro festivo o per il lavoro straordinario festivo;
3) per la festività del Patrono:
qualora, non vi sia prestazione d'opera, sarà corrisposta agli operai la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato prestato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festività;
in caso di prestazione di lavoro in tale giornata, sarà corrisposta, oltre la retribuzione di cui sopra, la intera retribuzione per le ore lavorate come in giorno feriale;
4) per il giorno di Pasqua:
in via eccezionale ed in relazione alla particolare caratteristica di tale festività si conviene di corrispondere, in coincidenza con essa, l'importo di una giornata di intera retribuzione ragguagliata ad 8 ore.
In caso di coincidenza, di una o più delle festività di cui alle lettere b) c) d) del presente articolo fra di loro o con la domenica o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento sarà corrisposto al lavoratore il trattamento economico previsto per ciascuna delle predette festività di cui ai punti b) c) e d); in caso di coincidenza della festività del Patrono con la domenica, tale trattamento verrà raggiunto ad un sesto del settimanale di stabilimento.
Il trattamento di cui al presente articolo, per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, comprenderà il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria, delle ultime quattro settimane. Per quelli normalmente addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione verrà, conteggiata, nella retribuzione sulla base della media risultante nei ciclo completo dei turni effettuati.
Per i casi di assenza dal lavoro valgono le vigenti disposizioni legislative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-17