CCNL 10 febbraio 1959 Parte IParte I

Art. 15

RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 8 dic 1960
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà, normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa. Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1359#art-cfp-15

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