Art. 2

In vigore dal 4 dic 1960
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Clinica ortopedica, in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1329#art-2

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