Art. 1

In vigore dal 4 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Veduta la legge della Regione Autonoma, della Sardegna 8 ottobre 1959, n. 15; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 9 giugno 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1329#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo