CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV›Parte IV
Art. 26
PICCOLE AZIENDE E ATTIVITÀ STAGIONALI
In vigore dal 3 dic 1960
Per le piccole aziende industriali che occupano non più di otto lavoratori e per gli stabilimenti oleari svolgenti prevalentemente attività stagionali, anche se occupano un numero superiore di lavoratori, si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti Organizzazioni Sindacali Provinciali si potrà addivenire a temperamenti che valgono a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.
Per quanto riguarda particolarmente le aziende svolgenti attività stagionale, le organizzazioni predette dovranno effettuare il loro esame entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle richieste. Trascorso tale termine o in caso di mancato accordo l'esame della questione sarà deferito. alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria le quali, entro un ugual termine di 30 giorni, concorderanno i temperamenti sopradetti.
Chiarimento verbale
Le parti danno atto che con la clausola di cui sopra non hanno inteso derogare nei confronti delle aziende e dei lavoratori rispettivi dal carattere vincolativo del contratto nazionale.
Pertanto questo contratto conserverà la sua piena. validità nel caso che neanche le Associazioni nazionali raggiungano un accordo in merito alla materia di cui all'articolo di cui sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-26-4