CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IVParte IV

Art. 23

ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI

In vigore dal 3 dic 1960
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, è concessa una aspettativa per la durata della, carica lino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre la l'anzianità non però agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e del godimento delle ferie. La durata dell'aspettativa per i lavoratori stagionali coprenti cariche sindacali è limitata al periodo della campagna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-23-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo