CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IV›Parte IV
Art. 23
ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI
In vigore dal 3 dic 1960
Al lavoratore che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche e sindacali, è concessa una aspettativa per la durata della, carica lino ad un massimo di due anni.
Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre la l'anzianità non però agli effetti della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e del godimento delle ferie.
La durata dell'aspettativa per i lavoratori stagionali coprenti cariche sindacali è limitata al periodo della campagna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-23-4