CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IIIParte III

Art. 22

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 3 dic 1960
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre la fine del mese e deve essere accompagnata da una busta o prospetto equivalente, contenente tutti gli elementi specificati all' della collegata regolamentazione operai. Nel caso che l'azienda ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla scadenza, di cui al comma precedente: inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione della indennità, di licenziamento e di mancato preavviso. Nel caso di contestazione su taluno degli elementi della retribuzione, all'impiegato deve essere subito corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-22-3

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