CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte III›Parte III
Art. 20
INDENNITAì PER DISAGIATA SEDE
In vigore dal 3 dic 1960
Qualora la località ove l'impiegato svolge la sua attività non presenti possibilità di alloggio, nè adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati ed il perimetro del più vicino di questi disti km. 5 ed oltre, l'Azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-20-3