CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte IIParte II

Art. 17

RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA

In vigore dal 3 dic 1960
La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 180 la retribuzione mensile. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa retribuzione mensile. Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dai numeri 1) e 2) dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-17-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo