CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II›Parte II
Art. 17
RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
In vigore dal 3 dic 1960
La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 180 la retribuzione mensile.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 25 la stessa retribuzione mensile.
Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella prevista dai numeri 1) e 2) dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-17-2