CCNL 7 ottobre 1958 addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini Parte II›Parte II
Art. 15
COMPENSO SPECIALE
In vigore dal 3 dic 1960
Fermo restando quanto previsto agli della parte prima, per quanto attiene all'orario di lavoro e alla disciplina del lavoro nel pomeriggio del sabato, al lavoratore avente la qualifica speciale e osservante un orario superiore alle 44 e fino alle 48 ore settimanali, viene concesso un "compenso speciale", aggiuntivo alla retribuzione mensile, intendendo che per quest'ultima. non è stato modificato il criterio riaffermato nella relativa regolamentazione di riferire la retribuzione stessa all'orario normale di 48 ore settimanali.
La misura del "compenso speciale" riferita all'orario normale massimo di 48 ore è fissata in ragione del 5,2% sul minimo mensile contrattuale e contingenza; per gli orari normali inferiori, anche se prestabiliti in via temporanea, la misura del "compenso speciale" è rapportata in modo che risulti annullata per un orario, normale di 44 ore settimanali.
Per i lavoratori compresi nelle deroghe ed eccezioni previste per l'orario di lavoro dall' della regolamentazione operaia, deve essere adottata la misura integrale del "compenso speciale", stabilita a norma del 2° comma, per qualsiasi orario normale di lavoro compreso tra le 54 e le 60 ore settimanali; per gli orari normali inferiori, anche se prestabiliti in via temporanea, la misura del "compenso speciale" è rapportata in modo che risulti annullata per un orario normale di 48 ore settimanali.
Nel caso che l'orario normale fosse prestabilito in modo difforme nelle varie settimane, verrà considerato, agli effetti del presente articolo, l'orario medio settimanale del predeterminato ciclo di variazioni dell'orario di lavoro.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti del lavoratore che, pur svolgendo mansioni rientranti fra quelle previste nelle deroghe ed eccezionali surrichiamate, ha acquisito come condizione di miglior favore l'osservanza dell'orario normale di lavoro per i lavoratori non soggetti alle deroghe. A detto lavoratore il "compenso speciale" deve essere concesso con le modalità e le misure previste dal 20 comma.
Il "compenso speciale" come sopra determinato non può essere assorbito dagli aumenti di carattere generale che venissero disposti per i lavoratori in genere, nè ovviamente può essere assorbito dagli eventuali aumenti di merito o dagli scatti di anzianità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1328#art-coa-15-2