CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I

Art. 43

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 23 nov 1960
Le infrazioni disciplinari alle norme della presente regolamentazione o alle altre norme speciali indicate nell' parte comune, potranno essere punite, a seconda (della gravità dalle mancanze, con i provvedimenti seguenti: 1) richiamo verbale; 2) multa fino all'importo di 3 ore di paga e della eventuale contingenza; 3) ammonizione scritta; 4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni; 5) licenziamento. Le organizzazioni sindacali periferiche di categoria possono stipulare, sui richiesta delle singole aziende, accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il minimo di durata della sospensione previsto nel punto 4). I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del lavoratore, devono essere portati a conoscenza dell'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo