CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte I

Art. 40

ASSENZE

In vigore dal 23 nov 1960
Le assenze debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato. L'assenza ingiustificata, può essere punita con una multa variabile dall'5 al 20 per cento della paga corrispondente alle ore non lavorate. Prolungandosi l'assenza ingiustificata, o ripetendosi, il lavoratore può essere punito a termine degli . L'assenza, ancorchè giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione. Il lavoratore che non avesse fatto il regolare movimento della scheda (o della medaglia), è considerato assente, a meno che possa, far risultare in modo sicuro e prima dell'uscita la sua presenza nello stabilimento: in tale caso però, sarà considerato ritardatario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-40

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