CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte III

Art. 15

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 23 nov 1960
L'impiegato ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio, ad una maggiorazione del 5% da applicarsi sul minimo tabellare e sulla indennità di contingenza della categoria o gruppo di appartenenza lino a raggiungere la percentuale massima del 70%. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. Nel caso di passaggio di categoria o gruppo l'impiegato manterrà, in aggiunta al nuovo minimo tabellare ed alla relativa indennità di contingenza, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nella categoria o gruppo di provenienza. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 70%, sarà tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare della nuova categoria o gruppo e della corrispondente indennità di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente. Lo stesso criterio sarà seguito in caso di passaggio dalle qualifiche speciali alla categoria impiegatizia. L'impiegato avrà successivamente diritto a maturare tanti aumenti periodici del 5% o frazione, quanti ne occorreranno per raggiungere la percentuale massima complessiva del 70% del nuovo minimo tabellare e della corrispondente indennità di contingenza. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria o gruppo sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico. Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito nè questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Tuttavia gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. In caso di variazione dei minimi tabellari di stipendio, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti periodici già maturati, verrà applicata sulla somma del nuovo minimo tabellare della categoria o gruppo e della corrispondente indennità di contingenza in atto al 31 dicembre dell'anno precedente, con la stessa decorrenza della variazione. Viceversa il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità, per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, verrà effettuato al termine di ogni anno solare sulla contingenza in atto al 31 dicembre ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di trasferimento dell'impiegato, la percentuale complessiva verrà applicata sul minimo tabellare della categoria o gruppo di appartenenza e sulla corrispondente indennità di contingenza in vigore nel nuovo luogo di destinazione. La frazione di biennio in corso alla data di entrata in vigore del presente contratto sarà utile agli effetti della maturazione degli aumenti biennali. Norme transitorie. 1° - Gli aumenti periodici di anzianità maturati antecedentemente al 1 giugno 1952 vengono fissati nella seguenti quote globali, comprendenti anche le quote forfettarie di rivalutazione previste dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952 e successivamente aumentate: TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico Nel caso di avvenuti passaggi di categoria la misura delle predette quote va riferita alla categoria o al gruppo cui apparteneva il lavoratore alla maturazione dei singoli aumenti periodici di anzianità. Le quote di cui sopra vanno riferite alle zone di retribuzione esistenti anteriormente al giugno 1954. Alla data di entrata in vigore dei presente contratto le Aziende assegneranno ai singoli lavoratori le quote, di cui alla precedente norma transitoria n. 1, loro spettanti e ricalcoleranno gli aumenti periodici di anzianità maturati successivamente al 1 giugno 1952; in base al comma quinto dell', sui minimi tabellari di cui alle tabelle allegate e sull'indennità di contingenza valevole al 31 dicembre 1957. La somma di quanto sopra verrà tradotta nella corrispondente percentuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-15-3

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