CCNL industria del laminato trasparente di viscosa Parte III

Art. 11

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 23 nov 1960
Sono considerati giorni festivi: a) tutte le domeniche, ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale ai sensi dell'; b) la festa nazionale del 2 giugno e le ricorrenze del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre, o le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite; c) le 14 seguenti festività: 1° Capo d'Anno; 2° Epifania (6 gennaio); 3° S. Giuseppe (19 marzo); 4° Ascensione: 5° Corpus Domini; 6° SS. Pietro e Paolo (29 giugno); 7° Assunzione (15 agosto); 8° Ognissanti (10 novembre); 9° Immacolata Concezione (8 dicembre); 10° S. Natale (25 dicembre); 11° S. Stefano (26 dicembre); 12° il giorno del Santo Patrono del luogo ove risiede lo stabilimento; 13° il giorno di Pasqua; 14° il giorno successivo alla Pasqua. Qualora talune delle festività di cui alle lettere b) e c), eccettuata la Pasqua per la quale si provvede come sotto indicato, cadesse di domenica o in giornata destinata al riposo compensativo, è dovuta all'impiegato una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell') in aggiunta alla retribuzione mensile. È data peraltro facoltà all'azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive, salvo diverso accordo diretto tra le parti. Tale norma si applica anche nel caso che due delle festività di cui alle lettere b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale o di riposo compensativo. Per quanto concerne la Pasqua, invece, in via eccezionale ed in analogia con quanto fatto per gli operai, in coincidenza con essa viene corrisposto l'importo di una giornata di intera retribuzione. In caso di coincidenza della festività del Santo Patrono con una delle festività di cui alle lettere b) e c), è dovuta all'impiegato una giornata di retribuzione (calcolata secondo le norme dell') in aggiunta alla retribuzione mensile. È data peraltro facoltà alla azienda - in luogo di corrispondere il trattamento anzidetto - di far godere una giornata di riposo in una delle due settimane successive salvo diverso accordo tra le parti. Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori festività, oltre le 14 sopra elencate, l'elenco di cui sopra si intenderà integrato o variato con le nuove riconosciute. Il lavoro nelle festività indicate alla lettera a) è consentito sotto l'osservanza delle norme di cui all', mentre il lavoro nelle altre festività indicate nelle lettere b) e c) è consentito nei casi di riconosciuta necessità: comunque, la effettuazione del lavoro è condizionata alla corresponsione del trattamento economico di cui all' della presente regolamentazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1262#art-cid-11-3

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