Art. 3
In vigore dal 24 ott 1961
Alla istituzione di cui al precedente si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è stabilito nella misura di L. 31.500.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto 1960
GRONCHI
BOSCO - SCELBA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 139, foglio n. 57. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-26;1933#art-3