Art. 2
In vigore dal 24 ott 1961
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto tecnico femminile di cui all' sono indicati nella tabella, A) annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-26;1933#art-2