Art. 2

In vigore dal 26 ott 1960
L'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati, determinato nelle misure di cui al precedente , è posto a carico degli Istituti, Fondi e Gestioni, di cui all'art. 5, comma secondo, lettere a), b) e d), della legge 4 agosto 1955, n. 692, secondo il riparto che segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- A carico delle gestioni dell'assicurazione centro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a carico delle imprese, fondi, casse, gestioni, ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dalle altre forme previdenziali sostitutive o per i quali l'esonero medesimo non sia stato ancora deciso, nonché delle gestioni delle altre forme previdenziali sostitutive non comprese fra quelle indicate nel precedente numero 1), l'onere per l'assistenza di malattia ai pensionati ed ai titolari di rendite indicate all', comma primo, n. 3, della legge 4 agosto 1955, n. 692, è stabilito: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-19;1161#art-2

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