Art. 1

In vigore dal 26 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 5 comma primo e secondo, lettere a), b) e d), della legge 4 agosto 1955, n. 692; Visto l' della legge 20 novembre 1957, n. 1177; Sentiti i Consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie, dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: . L'onere derivante agli Istituti ed Enti, ai quali e demandata - per effetto dell' della, legge 4 agosto 1955, n. 692, integrato dalla legge 29 novembre 1957, n. 1177 - la corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati per gli anni 1955, 1959 e 1 gennaio-31 agosto 1960, e determinato nelle seguenti misure, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della menzionata legge n. 692 del 1955: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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