Art. 1
In vigore dal 26 ott 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 5 comma primo e secondo, lettere a), b) e d), della legge 4 agosto 1955, n. 692;
Visto l' della legge 20 novembre 1957, n. 1177;
Sentiti i Consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie, dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
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L'onere derivante agli Istituti ed Enti, ai quali e demandata - per effetto dell' della, legge 4 agosto 1955, n. 692, integrato dalla legge 29 novembre 1957, n. 1177 - la corresponsione delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati per gli anni 1955, 1959 e 1 gennaio-31 agosto 1960, e determinato nelle seguenti misure, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della menzionata legge n. 692 del 1955:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-19;1161#art-1