C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte II›Parte II
Art. 8
FERIE
In vigore dal 28 ott 1960
Il lavoratore intermedio che abbia una anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione (paga base, eventuali aumenti di merito, contingenza, indennità speciale, eventuale indennità di mensa) non inferiore a:
In caso di anzianità di servizio:
fino a 5 anni.................. giorni 13 lavorativi da oltre 5 fino a 14 anni............ giorni 16 lavorativi da oltre 14 fino a 20 anni........... giorni 18 lavorativi oltre i 20 anni................. giorni 22 lavorativi
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio in giorni festivi: nel fissarne l'epoca sarà tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del lavoro, degli eventuali desideri del lavoratore.
Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze potrà, a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate; in caso di risoluzione nel corso dell'annata il lavoratore non in prova, hà diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-8-2