C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IIParte II

Art. 10

PASSAGGIO DA INTERMEDIO AD IMPIEGATO

In vigore dal 28 ott 1960
In caso di suo passaggio ad impiegato nella stessa azienda, l'intermedio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considera assistito ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento: a) agli effetti del preavviso e dell'indennità di licenziamento di una maggiore anzianità convenzionale come impiegato pari ad 1/5 della precedente anzianità maturata presso l'azienda; b) agli effetti delle ferie e della malattia di una maggiore anzianità convenzionale pari ai 50 per cento dell'anzianità, maturata come intermedio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-10-2

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