C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte IParte I

Art. 42

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 28 ott 1960
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all' o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti: a) ammonizione verbale o scritta; b) multa fino a 3 ore di normale retribuzione; c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni di effettivo lavoro; d) licenziamento ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-42

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