C.C.N.L. del 24 settembre 1959 Parte I›Parte I
Art. 37
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 28 ott 1960
La risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento esclusi i casi previsti dall', dà diritto all'operaio di percepire una indennità - ragguagliata alla retribuzione globale di fatto - nella seguente misura:
a) giorni 6 (48 ore) per ogni anno di anzianità fino ai 50 anno compiuto;
b) giorni 10 (80 ore) dal 60 al 10° anno compiuto;
c) giorni 12 (96 ore) dall'11° al 18° anno compiuto;
d) giorni 15 (120 ore) oltre il 18° anno compiuto.
L'indennità di cui sopra si applica per l'anzianità maturata posteriormente al 31 dicembre 1947; l'anzianità già maturata a tale data verrà peraltro calcolata agli effetti dell'applicazione delle maggiori indennità di cui ai punti: a), b), e) e d) del presente articolo.
Per l'anzianità maturata al 31 dicembre 1947 si aggiungerà al numero di giorni previsti dal contratto nazionale di categoria, in vigore prima del contratto stipulato il 12 marzo 1949, mezza giornata per ogni anno di anzianità.
L'indennità di licenziamento è frazionabile a mese.
Agli effetti del presente articolo la retribuzione è composta del salario di fatto, dalla indennità di contingenza e da ogni altro elemento a carattere determinato e continuativo in atto alla cessazione del rapporto, oltre al rateo della gratifica natalizia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1089#art-ccn-37