CCL operai dipendenti da aziende produttrici di confezioni pelliccerie
Art. 21
GRATIFICA NATALIZIA
In vigore dal 26 ott 1960
In corrispondenza delle Feste Natalizie l'azienda corrisponderà ai lavoratori, a titolo di gratifica, un compenso la cui misura è determinata dalle organizzazioni confederali.
Attualmente tale misura corrisponde a duecento ore di salario, in base all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore ad economia.
Per i cottimisti, si farà riferimento alla media della retribuzione percepita nelle due quindicine o nelle quattro settimane immediatamente precedenti il Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la gratifica di cui sopra verrà corrisposta in ragione di un dodicesimo per ogni mese intero trascorso alle dipendenze dell'azienda. Le frazioni di mese superiori ai quindici giorni contano per un mese intero. Sono escluse dal computo le frazioni inferiori ai quindici giorni.
La retribuzione da prendere in esame è quella complessiva che il lavoratore percepiva nel momento in cui cessò il rapporto.
Per i cottimisti vale la media della quindicina o delle quattro settimane precedenti, nel modo indicato più sopra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1078#art-cod-21