CCNL lavoratori industria ittica conserviera Parte IIIParte III

Art. 15

RETRIBUZIONE

In vigore dal 26 ott 1960
Lo stipendio sarà corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente. Qualora l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2 per cento in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza della scadenza di cui al comma precedente inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto, con diritto alla corresponsione della indennità di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata. Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potrà superare il 10 per cento della retribuzioni mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1077#art-cli-15-3

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